Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato l’Ordinanza contenente l’annuncio degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPRn. 328/2001, compresa la professione di psicologo.
L’Ordinanza include le modalità di presentazione della domanda, nonché la documentazione necessaria per la stessa.
Sessioni di esame
Sono indette due sessioni di esame di Stato, che avranno inizio rispettivamente il 25 luglio2024 e il 14 novembre 2024 riservate ai seguenti profili:
· dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
· dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università e in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Modalità di presentazione della domanda
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 giugno 2024 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2024 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro;
c) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
d) I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami. Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM-51 e i laureati della classe 34 e della classe L-24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (sezione A dell’Albo) e psicologo junior (sezione B dell’Albo) devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio professionale di cui all’art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.
Abilitazione professionale psicologo
L’abilitazione professionale per gli psicologi è conseguita, in seguito alla conclusione del tirocinio, previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, come disciplinato dal decreto attuativo dell’art.7, comma 2 della L. 163/2021.
Per ulteriori informazioni consulta il testo completo dell'Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29-04-2024.